Modello 730

Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi che può essere presentata dai lavoratori dipendenti, pensionati e tutti quei contribuenti che, pur privi di Sostituto d’imposta, posseggano redditi da lavoro dipendente o assimilato.

Il modello 730 può essere presentato anche per il contribuente deceduto nel corso 2023 o entro il 23 luglio 2024 (o comunque entro la data ordinaria di presentazione del modello 730).
Per le persone decedute successivamente al 23 luglio 2023, sarà possibile presentare esclusivamente il modello REDDITI PF.

La dichiarazione può essere presentata:

  • direttamente dal contribuente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite il Sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) nel caso in quest’ultimo abbia comunicato di prestare assistenza fiscale;
  • tramite un CAF dipendente o a un professionista abilitato.

Chi può presentare il modello 730

Il modello 730 può essere utilizzato da coloro che abbiano percepito nel 2022:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e/o fabbricati situati all’estero);
  • redditi assoggettabili a tassazione separata.

Correzioni

In caso di errori, il contribuente può rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza fiscale e, a seconda del tipo di correzione da apportare si potrà presentare:

  • un modello 730 Rettificativo nel caso in cui l’errore sia commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
  • un modello 730 integrativo (maggior credito, minor debito o imposta invariata) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.
  • un modello REDDITI PF (maggior debito, minor credito) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.

Si precisa che, nel caso in cui fosse stato presentato il modello 730 Precompilato, il contribuente può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. L’annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno.

Se si riscontra l’errore dopo il 20 giugno si può:

  • presentare al CAF o al professionista un 730 integrativo, entro il 10 novembre. Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole per il contribuente;
  • presentare, tramite l’applicazione web, il modelli Redditi correttivo entro il 30 novembre o il modello Redditi integrativo dopo il 30 novembre.

Scadenza per la presentazione della dichiarazione correttiva

Le correzioni sopra indicate possono essere presentate entro:

  • il 25 ottobre per il modello 730 integrativo;
  • il 22 novembre per il modello REDDITI PF 2023;
  • il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2, comma 8 del DPR 322 del 1998).

Modulistica 2021

Mandato di conferimento delega per l’accesso alla precompilata (ATTENZIONE! solo per chi non ha mai presentato dichiarazione)

La scadenza 730 2024, ovvero la data entro cui deve avvenire la presentazione 730, è il 30 settembre

  • direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate – modello 730 Precompilato;
  • al proprio Sostituto d’imposta;
  • a un CAF dipendente o a un professionista abilitato.

Utilizzare il modello 730 rispetto al modello REDDITI PF presenta alcuni vantaggi in quanto i rimborsi e/o gli addebiti vengono effettuati direttamente sulla busta paga, rata di pensione o, in assenza di Sostituto, tramite accredito sul conto corrente (in caso di rimborso, in caso contrario, il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24).

Inoltre, il modello 730 è l’unica dichiarazione che può essere presentata in forma congiunta (se entrambi i coniugi possiedono i redditi di seguito indicati) ed è sufficiente che, anche uno solo dei due abbia il Sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.